Art. 1
1 / 6In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spettano, oltre all'indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359#art-1