Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mag 1948
Ai lavoratori indicati dall' del presente decreto, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1947, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1947.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;355#art-2