Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 mag 1948
L'aumento previsto dai precedenti articoli è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1948. Per ottenere l'aumento di cui all', gli interessati devono produrre domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione pensioni) che provvederà con ruolo di variazione. L'aumento di cui all' è concesso d'ufficio dagli Uffici provinciali del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;334#art-3