Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 mag 1948
L'importo delle pensioni straordinarie di riversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e degli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'Indipendenza d'Italia e alle loro famiglie è elevato a venti volte quello attualmente spettante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;334#art-2