Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . Le pensioni straordinarie e gli assegni vitalizi straordinari, a carico dello Stato, concessi, con leggi speciali e aventi una decorrenza non posteriore al 1 marzo 1947, sono aumentati: del 900 per cento se l'importo non supera le L. 12.000 annue; del 500 per cento se l'importo supera le L. 12.000 annue ma non le L. 36.000; del 300 per cento se l'importo supera le L. 36.000 annue ma non le L. 60.000; del 150 per cento se l'importo supera le L. 60.000 annue. Per effetto dell'applicazione del precedente comma le pensioni e gli assegni straordinari non potranno essere elevati ad un ammontare minore di quello risultante, dopo la maggiorazione, per il trattamento massimo sui cui deve applicarsi la percentuale immediatamente maggiore. In nessun caso l'aumento derivante dall'applicazione dal presente articolo può essere inferiore alle L. 60.000 annue. Per i titolari di più pensioni o assegni straordinari, ai fini dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al primo comma, si considera l'importo complessivo delle varie pensioni o assegni straordinari in godimento e, ai funi della eventuale concessione dell'aumento minimo previsto dal terzo comma, si ha riguardo alla maggiorazione complessiva delle varie pensioni od assegni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;334#art-1