Art. 8 ter

Art. 8 ter

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In vigore dal 23 lug 1950
I posti di ruolo di cui all' che non è possibile conferire a personale già di ruolo giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione a coloro che alla data di cui al precedente prestavano servizio nella Scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti ed affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della Scuola trasformata. Il conferimento di tali posti è subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore. I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente , almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio. La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sarà fatta al grado iniziale.
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