Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 mag 1948
Fintantochè non verranno emanate nuove disposizioni di carattere generale sul funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo degli istituti e delle scuole d'arte, la scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone funzionerà, secondo le norme di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e del relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 e relative estensioni e modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266#art-6