Art. 5
5 / 10In vigore dal 1 mag 1948
Il personale insegnante e tecnico di ruolo è nominato a ciascuno dei gradi indicati nell'articolo precedente secondo le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, modificate, per quel che riguarda il personale insegnante, dall' del regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217.
Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.
Il personale titolare insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.
Il trattamento economico del personale non di ruolo è quello stabilito dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 e 4 aprile 1947, n. 207.
Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale non di ruolo, tecnico, amministrativo e di servizio è valido anche agli effetti dell'applicazione degli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266#art-5