Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 mag 1948
Al mantenimento della scuola concorrono il Ministero della pubblica istruzione con un contributo annuo di L. 6.500.000 e il comune di Caltagirone con un contributo annuo di L. 100.000. Alla fornitura e alla manutenzione dei locali, dell'illuminazione e del riscaldamento, continua a provvedere il comune di Caltagirone.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266#art-3