Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 30 apr 1948
Nel caso che gli invalidi fruenti della indennità speciale di accompagnamento siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà, a datare dal 1 marzo 1948, darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti della applicazione della norma contenuta nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257#art-7