Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 30 apr 1948
L'indennità di cui al precedente , con effetto dal 1 marzo 1948, è estesa agli invalidi di guerra di la categoria fruenti di assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni ed infermità indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. L'indennità di accompagnamento deve intendersi compresa fra, gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257#art-6