Art. 4
4 / 10In vigore dal 30 apr 1948
L'aumento integratore per gli orfani, di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, è elevato ad annue L. 6000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall' della legge 20 febbraio 1941, n. 67.
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