Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948: . Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno: per la lettera A.......... annue L. 216.000 " A-bis........ " " 204.000 " B.......... " " 180.000. " C.......... " " 180.000 " D.......... " " 180.000 " E.......... " " 168.000 " F.......... " " 156.000 " G.......... " " 156.000
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257#art-1