Art. 2
In vigore dal 8 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente all' della Convenzione suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - CORBELLINI - FACCHINETTI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 187. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-rd-2