Convenzione
Art. 91
77 / 96In vigore dal 8 giu 1948
a) La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli
Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale notificherà la data del deposito a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
b) Non appena ventisei Stati, abbiano ratificato la presente
Convenzione, o vi abbiano aderito, essa entrerà in vigore fra questi nel trentesimo giorno successivo al deposito del ventiseiesimo strumento. Nei riguardi degli Stati che ratifichino in seguito, essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica.
c) Sarà compito del Governo degli Stati Uniti d'America, di
notificare al governo di ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti la data in cui la presente Convenzione entra in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-91