Art. 90
Convenzione

Art. 90

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In vigore dal 8 giu 1948
a) L'adozione da parte del Consiglio degli Allegati indicati nell', sottoparagrafo 1), richiederà il voto dei due terzi del Consiglio in una riunione appositamente convocata e sarà in seguito sottoposta dal Consiglio stesso ad ogni Stato contraente. Ognuno di tali Allegati od ogni emendamento ad un Allegato diventerà esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non notifichi al Consiglio stesso la propria disapprovazione. b) Il Consiglio notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti l'entrata in vigore di tutti gli Allegati e dei loro emendamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-90