Convenzione
Art. 86
72 / 96In vigore dal 8 giu 1948
A meno che il Consiglio non decida diversamente, ogni decisione del
Consiglio stesso, sulla conformità dell'esercizio di un'aviolinea internazionale alle disposizioni della presente Convenzione, resterà in vigore finché non venga annullata in appello. Per ogni altra materia, le decisioni del Consiglio, se appellate, resteranno sospese fino alla decisione dell'appello. Le decisioni della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e di un tribunale arbitrale saranno definitive ed impegnative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-86