Convenzione›Parte IV
Art. 82
95 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Gli Stati contraenti stabiliscono che la presente Convenzione
abroghi tutte le obbligazioni e gli accordi tra essi che siano incompatibili con le disposizioni in essa contenute, e s'impegnano a non entrare in obbligazioni ed accordi del genere. Uno Stato contraente il quale, prima di divenire membro dell'Organizzazione, si sia assunta una qualsiasi obbligazione, nei confronti di uno Stato non contraente o di un cittadino di uno Stato contraente o non contraente, che sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, prenderà immediate misure al fine di liberarsi da tali obbligazioni.
Qualora una aviolinea di qualsiasi Stato contraente si sia assunta una di tali obbligazioni incompatibili, lo Stato di cui essa abbia la cittadinanza compirà tutti gli sforzi al fine di assicurare la sua immediata abrogazione e si adopererà in ogni caso per la sua abrogazione non appena tale azione possa essere legalmente intrapresa dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-82