Convenzione›Parte IV
Art. 81
94 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Tutti gli accordi aeronautici esistenti all'entrata in vigore della
presente Convenzione, fra uno Stato contraente ed un altro Stato, oppure fra un'aviolinea di uno Stato contraente ed un altro Stato o l'aviolinea di un altro Stato, dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-81