Art. 71
Convenzione

Art. 71

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In vigore dal 8 giu 1948
Qualora uno Stato contraente lo richieda, il Consiglio può accettare di fornire, provvedere di personale, mantenere ed amministrare in tutto o in parte gli aeroporti e le altre installazioni di navigazione aerea, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, necessari nel suo territorio all'esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali degli altri Stati contraenti, e può stabilire oneri giusti e ragionevoli per l'uso delle installazioni fornite.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-71