Art. 70
Convenzione

Art. 70

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In vigore dal 8 giu 1948
Nelle circostanze previste dalle disposizioni dell', uno Stato contraente può concludere un accordo col Consiglio per dar esecuzione alle suddette raccomandazioni. Lo Stato può scegliere di addossarsi tutte le spese contemplate in tale accordo. Qualora lo Stato non decida in tal senso, il Consiglio può accettare, su richiesta dello Stato stesso, di provvedere in tutto od in parte alle spese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-70