Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente avrà il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio. Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusività, un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-7