Convenzione
Art. 69
59 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre
installazioni di navigazione aerea di uno Stato contraente, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, non siano ragionevolmente sufficienti per un esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali esistenti od in programma, il Consiglio stesso procederà a consultazioni con lo Stato direttamente in causa, e con gli altri Stati interessati al fine di trovare i mezzi per porre rimedio alla situazione, e potrà fare raccomandazioni a tale scopo. Nessuno Stato contraente sarà considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione qualora manchi di eseguire tali raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-69