Art. 67
ConvenzioneParte III

Art. 67

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee internazionali, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Consiglio, depositino al Consiglio stesso rapporti sul traffico, statistiche sui costi e rendiconti finanziari che indichino, fra l'altro, l'ammontare e l'origine di tutte le entrate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-67