Art. 66
Convenzione

Art. 66

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In vigore dal 8 giu 1948
a) L'Organizzazione eserciterà anche le funzioni assegnatele dall'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e dall'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, conformemente ai termini ed alle condizioni ivi stabilite. b) I membri dell'Assemblea e del Consiglio i quali non abbiano accettato l'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e l'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, non avranno diritto di votare sulle questioni demandate all'Assemblea ed al Consiglio in virtù delle disposizioni di tali Accordi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-66