Art. 62
Convenzione

Art. 62

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In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea può sospendere dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e nel Consiglio qualsiasi Stato contraente il quale manchi di adempiere entro un periodo di tempo ragionevole alle proprie obbligazioni finanziarie verso l'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-62