Convenzione
Art. 62
53 / 96In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea può sospendere dal diritto di voto nell'Assemblea
stessa e nel Consiglio qualsiasi Stato contraente il quale manchi di adempiere entro un periodo di tempo ragionevole alle proprie obbligazioni finanziarie verso l'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-62