Art. 61
Convenzione

Art. 61

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In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio sottoporrà all'Assemblea un bilancio annuale, prospetti annuali dei conti e previsioni di tutte le entrate e spese. L'Assemblea voterà il bilancio con le modificazioni che le sembrerà opportuno prescrivere, e, fatta eccezione per i contributi consentiti dagli Stati che a norma del Capitolo XV, distribuirà le spese dell'Organizzazione fra gli Stati contraenti secondo un criterio da essa di volta in volta stabilito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-61