Art. 60
Convenzione

Art. 60

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna nella misura permessagli dalla propria prassi costituzionale, ad accordare al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed all'altro personale dell'Organizzazione, le immunità ed i privilegi che sono concessi al personale corrispondente delle altre organizzazioni pubbliche internazionali. Qualora intervenga, un accordo internazionale generale sulle immunità ed i privilegi dei funzionari internazionali, le immunità ed i privilegi accordati al Presidente, al Segretario Generale, ed all'altro personale dell'Organizzazione, si uniformeranno alle immunità, ed ai privilegi accordati da tale accordo internazionale generale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-60