Art. 55
Convenzione

Art. 55

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In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio può: a) ove utile e qualora l'esperienza lo abbia dimostrato auspicabile, creare commissioni subordinate per i trasporti aerei su base regionale o su altra base, e stabilire gruppi di Stati o di aviolinee mediante od attraverso cui si possa facilitare il raggiungimento degli scopi della presente Convenzione; b) delegare alla Commissione per la Navigazione Aerea funzioni addizionali a quelle prescritte nella Convenzione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri; c) condurre ricerche su tutti gli aspetti dei trasporti e della navigazione aerei che siano di importanza internazionale, comunicare i risultati di tali ricerche agli Stati contraenti, e facilitare lo scambio di informazioni fra Stati contraenti in materia di trasporti e di navigazione aerei; d) studiare ogni questione relativa all'organizzazione ed all'esercizio dei trasporti aerei internazionali, ivi compresi la proprietà e l'esercizio internazionali dei servizi aerei internazionali sulle rotte principali, e sottoporre all'Assemblea i piani relativi; e) condurre indagini, dietro richiesta di qualsiasi Stato contraente, su ogni situazione che sembri presentare, allo sviluppo della navigazione aerea internazionale, degli ostacoli superabili; e, dopo tali ricerche, redigere i rapporti che possano apparire utili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-55