Art. 54
Convenzione

Art. 54

45 / 96
In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio deve: a) sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le istruzioni dell'Assemblea ed adempiere i doveri e le obbligazioni che gli siano assegnati dalla presente Convenzione; c) stabilire la propria organizzazione e le regole di procedura; d) nominare e stabilire le funzioni di un Comitato per i Trasporti Aerei, scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio e responsabile verso di questo; e) stabilire una Commissione per la Navigazione Aerea, ai sensi del Capitolo X; f) amministrare le finanze dell'Organizzazione secondo le disposizioni dei Capitoli XII e XV; g) fissare gli emolumenti del Presidente del Consiglio; h) nominare un agente esecutivo principale, col titolo di Segretario Generale, e provvedere alla nomina dell'altro personale necessario, ai sensi del Capitolo XI; i) richiedere, riunire, esaminare e pubblicare le informazioni relative al progresso della navigazione aerea ed all'esercizio dei servizi aerei internazionali, ivi comprese le notizie riguardanti i costi di esercizio ed i particolari delle sovvenzioni accordate alle aviolinee da parte di fondi pubblici; j) riferire agli Stati contraenti ogni violazione della presente Convenzione così come ogni inosservanza delle raccomandazioni o determinazioni del Consiglio; k) riferire all'Assemblea ogni violazione della presente Convenzione, qualora uno Stato contraente abbia trascurato di prendere le misure adatte entro un periodo di tempo ragionevole dopo la comunicazione della violazione stessa; l) adottare, in applicazione delle disposizioni del Capitolo VI della presente Convenzione, gli standards internazionali ed i sistemi pratici raccomandati; disporli, per comodità, come Allegati alla presente Convenzione; e notificare a tutti gli Stati contraenti le misure prese; m) esaminare le raccomandazioni della Commissione per la Navigazione Aerea relative all'emendamento degli Allegati e prendere le misure adatte, ai sensi del Capitolo XX; n) esaminare ogni questione relativa alla Convenzione che possa essergli proposta da uno Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-54