Convenzione
Art. 54
45 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio deve:
a) sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le
istruzioni dell'Assemblea ed adempiere i doveri e le obbligazioni che gli siano assegnati dalla presente Convenzione;
c) stabilire la propria organizzazione e le regole di procedura;
d) nominare e stabilire le funzioni di un Comitato per i
Trasporti Aerei, scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio e responsabile verso di questo;
e) stabilire una Commissione per la Navigazione Aerea, ai sensi del Capitolo X;
f) amministrare le finanze dell'Organizzazione secondo le
disposizioni dei Capitoli XII e XV;
g) fissare gli emolumenti del Presidente del Consiglio;
h) nominare un agente esecutivo principale, col titolo di
Segretario Generale, e provvedere alla nomina dell'altro personale necessario, ai sensi del Capitolo XI;
i) richiedere, riunire, esaminare e pubblicare le informazioni
relative al progresso della navigazione aerea ed all'esercizio dei servizi aerei internazionali, ivi comprese le notizie riguardanti i costi di esercizio ed i particolari delle sovvenzioni accordate alle aviolinee da parte di fondi pubblici;
j) riferire agli Stati contraenti ogni violazione della presente Convenzione così come ogni inosservanza delle raccomandazioni o determinazioni del Consiglio;
k) riferire all'Assemblea ogni violazione della presente
Convenzione, qualora uno Stato contraente abbia trascurato di prendere le misure adatte entro un periodo di tempo ragionevole dopo la comunicazione della violazione stessa;
l) adottare, in applicazione delle disposizioni del Capitolo VI della presente Convenzione, gli standards internazionali ed i sistemi pratici raccomandati; disporli, per comodità, come Allegati alla presente Convenzione; e notificare a tutti gli Stati contraenti le misure prese;
m) esaminare le raccomandazioni della Commissione per la
Navigazione Aerea relative all'emendamento degli Allegati e prendere le misure adatte, ai sensi del Capitolo XX;
n) esaminare ogni questione relativa alla Convenzione che possa essergli proposta da uno Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-54