Art. 51
Convenzione

Art. 51

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In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio eleggerà il proprio Presidente per un periodo di tre anni. Esso può essere rieletto. Esso non avrà diritto di voto. Il Consiglio eleggerà fra i propri membri uno o più Vice Presidenti i quali conserveranno il proprio diritto di voto anche quando fungeranno da Presidente. Il Presidente non sarà necessariamente scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio; nel caso che sia eletto un tale rappresentante, il suo posto sarà considerato vacante e sarà colmato dallo Stato che era rappresentato. Attribuzioni del Presidente saranno: a) convocare il Consiglio, il Comitato per i Trasporti Aerei e la Commissione per la Navigazione Aerea; b) fungere da rappresentante del Consiglio; ed c) esercitare in nome del Consiglio le funzioni che questo gli assegni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-51