Art. 46
ConvenzioneParte II

Art. 46

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In vigore dal 8 giu 1948
La prima riunione dell'Assemblea sarà convocata dal Consiglio Interinale della suddetta Organizzazione Provvisoria non appena la Convenzione sia entrata in vigore, alla data e nel luogo decisi dal Consiglio Interinale stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-46