Convenzione
Art. 25
21 / 96In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a provvedere alle misure di
assistenza, nel limite del possibile, per gli aeromobili in pericolo nel proprio territorio, ed a permettere, sotto il controllo delle proprie autorità, che i proprietari degli aeromobili o le autorità dello Stato in cui gli aeromobili stessi siano registrati, provvedano à quelle misure di assistenza che possano esser rese necessarie dalle circostanze. Ogni Stato contraente, che abbia intrapreso ricerche di aeromobili scomparsi, collaborerà a quelle misure coordinate che possano esser raccomandate di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-25