Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente conviene di adottare, mediante speciali regolamenti od in altro modo, tutte le misure possibili atte ad assicurare ed accelerare la navigazione aerea fra i territori degli Stati contraenti, e ad evitare agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi non indispensabili, specialmente nell'applicazione delle leggi relative all'immigrazione, alla quarantena, alla dogana ed all'uscita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-22