Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a fornire dietro domanda ad ogni altro Stato contraente od alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, le informazioni riguardanti la registrazione e la proprietà di ogni aeromobile registrato in tale Stato. Inoltre, ogni Stato contraente fornirà all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, con le norme da questa prescritte, rapporti il più possibile particolareggiati riguardanti la proprietà ed il controllo degli aeromobili registrati in tale Stato ed abitualmente impiegati nella navigazione aerea internazionale. I dati così ottenuti dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale saranno da questa posti a disposizione degli altri Stati contraenti che lo richiedano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-21