Art. 18
Convenzione

Art. 18

14 / 96
In vigore dal 8 giu 1948
Un aeromobile non può essere validamente registrato in più di uno Stato; però la sua registrazione può essere trasferita da uno Stato ad un altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-18