Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 8 giu 1948
Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso o all'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio o merce di un aeromobile, così come in regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere osservati da tali passeggeri, equipaggi o merce, sia direttamente sia da altri per loro conto, all'ingresso o alla partenza o durante la sosta nel territorio di tale Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-13