Convenzione›Parte I
Art. 1
83 / 96In vigore dal 8 giu 1948
(Traduzione)
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
PREAMBOLO
Considerato che il futuro sviluppo dell'aviazione civile
internazionale può notevolmente contribuire a creare e mantenere l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo può significare un pericolo per la
sicurezza generale; e
Considerato che è desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere
quella cooperazione fra le nazioni ei i popoli da cui dipende la Pace del mondo;
I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed
accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell'eguaglianza delle possibilità e di un esercizio sano ed economico;
Hanno a tal fine concluso la presente Convenzione:
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-1