Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'arti 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948: Articolo unico. Per gli anni 1948 e 1949 sono devoluti all'Ente autonomo del porto di Napoli, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto, i proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri, di cui all'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successive variazioni. Per gli anni successivi, la misura della devoluzione verrà stabilita preventivamente, di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente e sulla scorta delle comprovate necessità dell'Ente autonomo predetto, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 126. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;519#art-1