Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sarà compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Rimane ferma la facoltà di modificare parzialmente la tabella medesima nei casi previsti dal citato art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
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