Art. 1
1 / 4In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, concluso a Roma il 24 ottobre 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;468#art-1