Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, concluso a Roma il 24 ottobre 1947.
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