Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, a mezzo scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, il 17 aprile 1947: a) Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline; b) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline; c) Accordo concernente i debiti ed i crediti postliberazione; d) Accordo relativo ai beni italiani detenuti da custodi del Regno Unito ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone nel Regno Unito.
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