Art. 1
1 / 3In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, a mezzo scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, il 17 aprile 1947:
a) Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;
b) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;
c) Accordo concernente i debiti ed i crediti postliberazione;
d) Accordo relativo ai beni italiani detenuti da custodi del Regno Unito ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone nel Regno Unito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;466#art-1