Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 mag 1948
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Terralba e rispettivamente quelli di Arborea e di Marrubiu in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
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