Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 apr 1948
Gli organici del comune di Baschi e del nuovo comune di Montecchio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Baschi. Al personale già in servizio presso il comune di Baschi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;256#art-2