Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 3 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . È autorizzata la spesa di L. 25.000.000 quale contributo straordinario all'Ente Nazionale Serico, per far fronte alle necessità della gestione. Con decreto del Ministro per il tesoro, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;198#art-1