Titolo II
Art. 9
9 / 19In vigore dal 16 mar 1948
È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all' e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita, a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-9