Art. 5
Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 16 mar 1948
Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell' possono essere assunti impegni fino al limite di L. 30.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-5