Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 1 apr 1948
Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente , n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonché la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664. Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporrà, all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti. Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresì essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121#art-4