Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 21 mar 1948
Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l'intero periodo della deportazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137#art-8