Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 mar 1948
Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell' del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, è considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta, la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.
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